Art. 30.
(Cooperanti delle organizzazioni

non governative).

      1. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27 possono impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri propri, cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organiz- zativa.

 

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Il contratto di cui al presente comma deve essere redatto in conformità ai criteri stabiliti, con apposita deliberazione, dal Comitato direzionale.
      2. La Direzione generale, verificata la conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi dell'articolo 2. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione.
      3. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma restando la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalità del versamento dei contributi sono definiti con apposito regolamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia per le citate assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con il medesimo regolamento.
      4. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 3 sono posti integralmente a carico della Direzione generale. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono altresì assicurati contro i rischi di infortuni, di morte e di malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale provvede al pagamento dei premi secondo i massimali determinati con deliberazione del Comitato direzionale.
      5. I cooperanti hanno altresì diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 20.
 

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